domenica 10 giugno 2012

Lavoratori , Esodati , precari, disoccupati , giovani e meno giovani insieme contro le misure di questo governo che sta affossando l'Italia

Manifestazione 16 giugno 2012 Roma - Piazza della Repubblica  sabato 16 giugno 2012.  9.30 fino a 13.00.
!
Per indurre il Governo a una diversa politica economica e sociale:
Giovedì       14 giugno manifestazione FIOM
Sabato        16 giugno manifestazione nazionale di CGIL - CISL - UIL
Lunedì        18 giugno Milano : E’ previsto l’arrivo a Milano del Ministro Fornero per un Convegno. La CGIL intende organizzare una  forma di protesta civile in occasione dell’evento .
Mercoledì   20 giugno una giornata di mobilitazione nazionale dei pensionati con tre manifestazioni a Milano Roma Bari

Vi posto sotto una mail ricevuta dall'On Marialuisa Gnecchi contenete:
- una nota allegata di commento allo stesso Decreto interministeriale. 
- il resoconto della illustrazione, della risposta e della replica di una interrogazione (sotto) presentata a proposito del contenuto del Decreto interministeriale attuativo dell'articolo 24, comma 15, del DL n. 201/2011 (nel testo reso noto da Il Sole-24 Ore) in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;


NOTE di Gnecchi al decreto ministeriale in attesa di pubblicazione, previsto dal comma 15 dell'art.24 legge 214/2011, si evidenziano le seguenti violazioni in termini di gerarchia delle fonti, qualora dovesse essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come da testo su carta intestata del Ministero che sta circolando  :
 
art. 24 comma 14 L 214/2011 deroghe con mantenimento dei previgenti requisiti :
 
lettera a) lavoratori in mobilità ordinaria a seguito di accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti pensionistici entro il termine del periodo di mobilità;

lettera b) lavoratori in mobilità lunga per accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
  
non è corretto che il decreto preveda arbitrariamente  la cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011, la legge prevede la stipula dell'accordo,  non la cessazione del lavoro, si penalizzano tutti quei lavoratori che pur rientrando in accordi di mobilità  hanno cessato l'attività lavorativa, in base all'accordo firmato, dopo il 4 dicembre 2011;

Va segnalato inoltre che ad oggi il Ministro del Lavoro non ha ancora emanato, nonostante diverse sollecitazioni sia di parte sindacale che politica, il decreto di copertura per i derogati legge 122/2010, che non rientravano nei cosiddetti 10.000 lavoratori  e che hanno il diritto al pensionamento con i requisiti ante legge 122/2010. Ad oggi quindi, i lavoratori che matureranno il trattamento pensionistico nel 2012, sono senza alcuna forma di reddito.
 
 
lettera c) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (art.28 legge 662/1996 - bancari, ferrovieri ecc..), nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati prima del 4 dicembre, l'accesso ai predetti fondi di solidarietà. In questo caso il lavoratore rimane a carico del fondo fino al compimento dei 60 anni di età;
 
il decreto prevede che per i lavoratori che hanno avuto l'accesso al fondo dopo il 4 dicembre 2011, la permanenza a carico del fondo di solidarietà venga portata fino al compimento di 62 anni di età, anziché come previsto dalla legge, 60 anni, e che inoltre non pone distinzioni tra chi ha avuto accesso al fondo prima o dopo il 4 dicembre ;

lettera d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
 
non si tiene conto della normativa generale sulla prosecuzione alla volontaria, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria  vale per tutta la vita, è stato il messaggio legislativo di educazione previdenziale per cittadini e cittadine, stimolo a versare volontariamente i contributi nei periodi di inoccupazione per poter godere in futuro della pensione (una legge efficace, non spot televisivi) a questa categoria di cittadini e cittadine salvaguardati dalla legge, il decreto impone arbitrariamente, non previsto dalla legge,  che non abbiano svolto attività lavorativa nel periodo successivo all'autorizzazione per la prosecuzione volontaria dei contributi e che abbiano accreditato o accreditabile un contributo previdenziale alla data del 4 dicembre 2011 e che maturino la decorrenza del trattamento pensionistico entro 24 mesi dalla data del 4 dicembre 2011, previsto dalla legge per chi ha risolto il rapporto di lavoro entro il 31.12.11, ma non per i prosecutori volontari ; non si tiene conto neppure delle deroghe previste dalle norme precedenti ed i cui costi erano già stati valutati nei vari provvedimenti. La legge 243/2004 art. 1 comma 8 (modificata dalla legge 247/2007) in particolare dispone che gli autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 debbano mantenere le disposizioni previgenti in materia di pensione di anzianità ; la norma cioè fa un esplicito rinvio alle disposizioni previste in materia di pensione di anzianità in ordine ai requisiti di accesso (35anni di contributi e 57anni di età) e in ordine alla decorrenza della pensione (finestra trimestrale). Non c'è alcun motivo per ritenere abrogata questa norma eccezionale.   Domanda : se un autorizzato alla contribuzione volontaria ha cessato l'attività lavorativa con accordo individuale secondo quanto previsto alla lettera f) rientra nel numero degli esodati ? Gli autorizzati alla prosecuzione volontaria ante dlgs 503/92 mantenevano il requisito contributivo per la vecchiaia con 15 anni.
Stante l'elevazione dell'età prevista dalla legge 214 questi soggetti dovrebbero mantenere la deroga sul requisito contributivo. Il relativo dispositivo infatti non è stato abrogato e trattandosi di norma speciale in deroga, appunto, necessitava di un esplicita rimozione. In conclusione gli autorizzati alla contribuzione volontaria devono essere stralciati dai limiti previsti per i derogati . Essi devono essere derogati in quanto autorizzati alla contribuzione volontaria per la presente norma, ma anche per le innumerevoli norme prodotte in precedenza. Il numero dei potenziali destinatari può essere elevato, ma non si possono calpestare diritti, senza neppure abrogare o sostituire le norme che li garantiscono  o li hanno  creati, e si dimostra in questo modo  che l'inserimento di questa categoria in un limite di spesa, oltre ad apparire un errore, rende la norma ingestibile per l'ente previdenziale e per il ministero a meno che non si intenda modificare la norma stessa, e non certo tramite decreto ministeriale SOLO attuativo. E' curioso che l'ente previdenziale non abbia posto con evidenza la questione degli autorizzati vista la possibile e diversificata platea, che richiede approfondimenti specifici.  Gli autorizzati alla contribuzione volontaria per i motivi più vari, (cessazione , aspettativa, part-time, assegno ordinario di invalidità, integrativi agricoli, sospensione, lavoro discontinuo) , in assenza di un’ esplicita disposizione di legge, mantengono tutti potenzialmente il diritto ad accedere con i vecchi requisiti. Il decreto semmai deve occuparsi di come scaglionare gli aventi diritto nel tempo e non come cancellare tale diritto.    

 lettera e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
 
il decreto anche su questo modifica la legge e anziché  l'emanazione del decreto pretende che siano già in posizione di esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;
   
lettera f) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
 
per questa tipologia di deroghe, introdotte con il mille proroghe il decreto prescrive che fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011, non deve esservi stata alcuna successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, condizione non prevista dalla legge e che rischia di creare ingiustizie significative.
 
TALI INTERPRETAZIONI GRAVI E RESTRITTIVE PER LA PLATEA DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA SALVAGUARDIA DEI REQUISITI PREVIGENTI SEGUE ALTRE CRITICITA’ CHE SI ERANO GIA’ VERIFICATE :
con la circolare Inps n.35 del 14 marzo 2012 erano già state interpretate le norme in modo restrittivo e in modo non conforme alla legge :
la deroga prevista dal comma 14 dell'art.24 è estesa anche  alle lavoratrici  che in via sperimentale, fino al 31.12.2015 optano, ai sensi dell'art.1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n,243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole del sistema contributivo.
Con la suddetta circolare si prevede che lo speciale regime delle donne operante nel periodo 2008-2015,  sia consentito solo per coloro che maturano la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2015 e ciò comporta che potranno fruire della suddetta possibilità già transitoria solo le donne che maturano i requisiti pensionistici entro il 30 settembre 2014, a cui appunto devono aggiungersi 12 mesi di finestra e 3 mesi per l'aspettativa di vita. Occorre ricordare che le finestre di 12 mesi vengono introdotte dalla legge 122/2010 art. 12 solo per i lavoratori e le lavoratrici che accedevano a pensione ai sensi dell'art. 1 comma 6 della legge 243/2004. Il regime speciale delle donne è disciplinato dall'art. 1 comma 9 e pertanto fuori dall'ambito di applicazione delle regole di differimento enunciate. Sarebbe sufficiente una interpretazione autentica che chiarisca che alle donne in opzione non si debba applicare la finestra di 12 mesi e neppure la finestra semestrale introdotta dalla legge 243/2004.
 
Pensione di vecchiaia - requisito contributivo : la legge 214/2011 non ha abrogato il DLGS 503/1992 che consentiva l'accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi a coloro che avessero maturato  almeno 15 anni di contribuzione entro il 31.12.1992 o avessero avuto a quella data l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria o avessero un'anzianità contributiva di almeno 25 anni con almeno 10 anni in cui risultassero occupati per meno di 52 settimane .
Con la circolare di cui sopra l'Inps sembra portare a 20 anni il requisito minimo contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia senza che peraltro sia mai stato abrogato il DGLS 503/1992 . Si tratta ancora una volta di una norma speciale in deroga che necessitava eventualmente di un’abrogazione esplicita, non una modifica con circolare.
 
7 giugno 2012, luisa gnecchi

From: Marialuisa On. Gnecchi Sent: Saturday, June 09, 2012 2:35 PM
Subject: manovra pensioni, ricongiunzioni

non riguarda direttamente le ricongiunzioni onerose, ma penso sia importante conoscere anche cosa sta accadendo sulla manovra pensioni in generale, sulle ricongiunzioni vari consigli regionali chiedono che si risolva l'ingiustizia, in commissione lavoro si è ripresa la discussione, spero che si possa arrivare ad una soluzione.
cordiali saluti Luisa Gnecchi
-----Inoltrato da Marialuisa On. Gnecchi/cameradep/IT il 09/06/2012 14.29 -----
Oggetto: manovra pensioni
Vi allego l'interrogazione a risposta immediata in assemblea del 5.6.2012 e la nota che ho preparato sul decreto ministeriale in attuazione del comma 14 dell'art 24 della L 214/2011 che secondo noi non rispetta il dettato della legge,
cordiali saluti luisa gnecchi

ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA  3/02319

Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 16 Seduta di annuncio: 644 del 05/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: DAMIANO CESARE Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO Data firma: 05/06/2012

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